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COMUNICATO 2 – IMPORTI ANNO 2026 PENSIONI E INDENNITÀ INVCIV CIECHI CIVILI, INVALIDI CIVILI E SORDI

Prestazioni per i Ciechi Civili

Le provvidenze economiche destinate ai ciechi civili per l’anno 2026 sono articolate come segue. Salvo diversa indicazione, le prestazioni spettano sia ai soggetti maggiorenni che minorenni.

  • Pensione: Il diritto alla pensione è subordinato al non superamento di un limite di reddito personale annuo lordo, fissato per il 2026 in euro 20.029,55.
  • L’importo mensile della pensione è di euro 340,71 per i ciechi assoluti maggiorenni ricoverati gratuitamente e per i ciechi parziali (ventesimisti), minorenni e maggiorenni
  • Per i ciechi assoluti maggiorenni non ricoverati, l’importo mensile è elevato a euro 368,46.
  • Indennità: Tali prestazioni sono erogate indipendentemente dalle condizioni reddituali del beneficiario.
  • Indennità di accompagnamento per ciechi assoluti: euro 1.064,98 mensili.
  • Indennità speciale per ciechi parziali: euro 238,14 mensili.
  • Assegno a vita per ipovedenti gravi (decimisti, ad esaurimento): Per questa categoria, il limite di reddito personale annuo è di euro 9.629,68 e l’assegno mensile ammonta a euro 252,88.

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Prestazioni per i Sordi

  • Pensione: Il diritto alla pensione per i sordi è soggetto a un limite di reddito personale annuo lordo di euro 20.029,55.
  • L’importo mensile della pensione, erogata ai maggiorenni fino al compimento dei 67 anni, è di euro 340,71. Al raggiungimento di tale età, la prestazione si trasforma in assegno sociale sostitutivo.
  • Indennità di comunicazione: L’importo mensile è di euro 274,17 ed è indipendente dal reddito.

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Prestazioni per gli Invalidi Civili

  • Invalidità Totale (100%):
  • Pensione: Il limite di reddito personale annuo lordo è di euro 20.029,55.
  • L’importo mensile della pensione, per i soggetti maggiorenni fino a 67 anni, è di euro 340,71.
  • Indennità di accompagnamento: Pari a euro 552,57 mensili, spetta ai soggetti non ricoverati gratuitamente a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) ed è indipendente dal reddito

Nota Bene: In caso di ricovero gratuito a carico del SSN per un periodo superiore a 29 giorni, l’erogazione dell’indennità viene sospesa. È onere del beneficiario comunicare tale circostanza all’INPS. Questa regola non si applica ai ciechi civili assoluti, per i quali il ricovero comporta unicamente una riduzione della pensione.

  • Invalidità Parziale (dal 74% al 99%):
  • Assegno mensile di assistenza: Il limite di reddito personale annuo lordo è di euro 5.852,21. L’importo mensile dell’assegno, per i soggetti maggiorenni fino a 67 anni, è di euro 340,71.

Nota Bene: Tale assegno può interessare anche i soggetti ipovedenti gravi ai quali sia stata riconosciuta un’invalidità civile di almeno il 74%, poiché questi, pur essendo “non vedenti”, non rientrano nella categoria dei “ciechi civili”.

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L’Indennità di Frequenza per i Minori

Questa prestazione è destinata ai minori con invalidità civile parziale (dal 74% al 99%).

  • Il limite di reddito personale annuo lordo è di euro 5.852,21
  • L’importo mensile dell’indennità è di euro 340,71

Note importanti:

  1. L’indennità è sospesa in caso di ricovero del minore per oltre 29 giorni.
  2. Spetta anche ai minori da 0 a 3 anni che frequentano l’asilo nido.
  3. È compatibile con la presenza in comunità di tipo familiare a bassa intensità assistenziale.
  4. Ne hanno diritto anche i minori stranieri con permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno.

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Trasformazione in Assegno Sociale al Compimento dei 67 Anni

Al compimento del 67° anno di età, la pensione e l’assegno di invalidità (rispettivamente, per chi ha una invalidità al 100% totale o per chi ha una invalidità parziale dal 74%) e la pensione per sordi si trasformano in assegno sociale sostitutivo. Questa trasformazione è un onere dell’INPS e avviene d’ufficio, senza necessità di una specifica domanda da parte dell’interessato. L’importo base di tale assegno per il 2026 è di euro 444,86, maggiorabile fino a euro 546,24. È fondamentale distinguere due scenari per i requisiti reddituali:

  • Soggetti già titolari di prestazione di invalidità prima dei 67 anni: Per la trasformazione base, si continuano ad applicare i limiti di reddito previsti per la prestazione originaria, considerando unicamente i redditi personali del beneficiario e non quelli del coniuge. I limiti sono quindi:
  • euro 20.029,55 per chi percepiva la pensione di invalidità totale o per sordi.
  • euro 5.852,21 per chi percepiva l’assegno di assistenza per invalidità parziale.
  • Soggetti a cui l’invalidità civile viene riconosciuta dopo i 67 anni: Si applicano le regole generali previste per l’assegno sociale, che comportano la valutazione del reddito cumulato con quello del coniuge. I limiti per il 2026 sono:
  • euro 7.101,12 se il richiedente non è coniugato.
  • euro 14.202,24 se il richiedente è coniugato.

Nota Bene. L’assegno sociale che sostituisce la pensione di invalidità viene erogato nel suo importo base (nel 2026, 444,86 euro), ovvero senza le maggiorazioni sociali previste da varie normative (come l’art. 67 della legge n. 448/1998 e l’art. 52 della legge n. 488/1999). Di conseguenza, l’importo dell’assegno sociale sostitutivo è di regola inferiore a quello dell’assegno sociale ordinario (che include le maggiorazioni), pur rimanendo superiore all’importo della pensione di invalidità che sostituisce. Per l’ottenimento delle maggiorazioni di cui all’art. 70 della legge 388 del 2000 (che può portare l’assegno, nel 2026, fino a 546,24 euro) si applicano i requisiti reddituali previsti per l’assegno sociale ordinario, che includono il cumulo del reddito personale con quello del coniuge. In sintesi, il meccanismo è a doppio binario:

  1. Trasformazione in assegno sociale sostitutivo (importo base, euro 444,86): avviene automaticamente al compimento dei 67 anni. Il diritto è verificato sulla base dei limiti di reddito personale previsti per la pensione di invalidità civile.
  2. Concessione delle maggiorazioni (fino a euro 546,24): è subordinata a una verifica reddituale più severa, che considera i limiti previsti per l’assegno sociale ordinario e richiede il cumulo dei redditi del beneficiario con quelli del coniuge.

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Maggiorazioni e Incrementi Economici

  • Aumento ex 70, legge 388/2000. Spetta un aumento di euro 10,33 mensili ai ciechi (parziali e assoluti) senza limiti di età, a condizione che il reddito non superi, per il 2026, euro 7.235,41 (per il solo assicurato) o euro 15.189,46 (se coniugato)
  • “Incremento al Milione”. A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 152/2020, attuata con DL n. 104/2020, i titolari di pensione per cecità assoluta, invalidità civile totale (no parziale 74-99%) e sordità possono beneficiare, a partire dai 18 anni, di un incremento che porta l’importo della prestazione fino a euro 748,29 mensili per il 2026 (calcolato come somma della pensione base di euro 340,71 e dell’aumento di euro 407,58).
  1. Limiti di reddito 2026: Il diritto è subordinato a limiti reddituali più restrittivi: euro 9.727,77 (reddito personale) o euro 16.828,89 (reddito coniugale).
  2. Redditi esclusi dal calcolo: Non concorrono alla determinazione del reddito la casa di abitazione, le pensioni di guerra, l’indennità di accompagnamento, i trattamenti di famiglia e altri specificati dalla normativa. Concorre, invece, l’importo della pensione stessa.
  3. Procedura: Qualora l’incremento non sia erogato automaticamente, è necessario presentare all’INPS una domanda di ricostituzione reddituale (modello AP70).

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